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Sez. 6, Sentenza n. 21351 del 05/05/2011 Ud. (dep. 27/05/2011) Rv. 250504 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Concorso con il delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250504-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI

Il delitto di falso per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (artt. 490 - 476 cod. pen.) può concorrere con quello di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 cod. pen.), non sussistendo alcun rapporto di consunzione o sussidiarietà tra gli stessi, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. (Fattispecie relativa alla distruzione di una denuncia di furto ad opera dell'ufficiale di polizia giudiziaria che l'aveva formalmente ricevuta dal privato, seguita dall'omissione dell'atto di denuncia relativo al corrispondente reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 361, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)