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Sez. U, Sentenza n. 733 del 07/02/1989 (Rv. 461771 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI - DETRAZIONI - SPESE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - ART. 1 D.P.R. 23 DICEMBRE 1974 N. 688 - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461771-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI - DETRAZIONI - SPESE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - ART. 1 D.P.R. 23 DICEMBRE 1974 N. 688 - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.*

In tema d'INVIM, l'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, il quale, riformulando l'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 istitutivo dell'imposta, contempla la detraibilità, ai fini del computo dell'incremento di valore, delle spese per oneri di urbanizzazione, pure se non ancora effettuate (terzo comma del nuovo testo della norma), trova applicazione anche con riguardo alle alienazioni intervenute in precedenza, sempre che il rapporto tributario ad esse inerenti non si sia esaurito, tenuto conto che la relativa disposizione, pur non avendo natura interpretativa, né meramente esplicativa di regole implicite o sottintese nel precedente testo del menzionato art. 13, ma carattere innovativo, spiega gli indicati effetti retroattivi alla stregua della sua funzione correttiva del precedente testo di detto art. 13, in conformità della delega conferita dall'art. 17 secondo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 825. (V 6252/87, mass n 454537).*

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 825 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)