Sez. 1, Sentenza n. 8115 del 09/08/1990 (Rv. 468751 - 01)
TRIBUTI LOCALI - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - DETRAIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PUR SE NON ANCORA EFFETTUATE - ART. 1 DEL D.P.R. N. 688 DEL 1974 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI ANTERIORI NON DEFINITI.*
TRIBUTI LOCALI - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - DETRAIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PUR SE NON ANCORA EFFETTUATE - ART. 1 DEL D.P.R. N. 688 DEL 1974 - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI ANTERIORI NON DEFINITI.*
In tema di INVIM, l'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, il quale, sostituendo il testo dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, consente di includere tra le spese detraibili (dalla differenza tra valore finale e valore iniziale del bene trasferito) anche quelle relative ad oneri di urbanizzazione, pure se non ancora effettuate alla data del trasferimento, configura una norma rivolta a precisare i presupposti del tributo ed a riformulare la disposizione sostituita, senza modificarne sostanzialmente la portata precettiva. Pertanto il suddetto art. 1, pur non avendo natura, in senso proprio, di norma di interpretazione autentica, deve ritenersi applicabile ai rapporti anteriori, ove non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore. (Conf 4662/90, mass n 467369; (Conf 773/89, mass n 461771; (Conf 414/89, mass n 461533; (Conf 6252/87, mass n 454537).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)