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Sez. 1, Sentenza n. 4662 del 23/05/1990 (Rv. 467369 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - SPESE DETRAIBILI - ONERI DI URBANIZZAZIONE - AMBITO TEMPORALE DI DETRAIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467369-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE - SPESE DETRAIBILI - ONERI DI URBANIZZAZIONE - AMBITO TEMPORALE DI DETRAIBILITÀ.*

In tema di INVIM, l'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688 - il quale, sostituendo il testo dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, consente di includere tra le spese detraibili (dalla differenza tra valore finale e valore iniziale del bene trasferito) anche quelle relative ad oneri di urbanizzazione, pure se non ancora effettuate alla data di trasferimento, configura una norma rivolta a precisare i presupposti del tributo e a riformulare la disposizione sostituita senza modificarne la sostanziale portata precettiva. Ne consegue che il suddetto art. 1, pur non avendo natura di norma di interpretazione autentica in senso proprio, deve ritenersi applicabile ai rapporti anteriori, che non siano ancora definiti alla data della sua entrata in vigore. (Conf 733/89, mass n 461771; (Conf 414/89, mass n 461533; (Conf 6252/87, mass n 454537).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)