Sez. 1, Sentenza n. 1885 del 04/02/1986 Ud. (dep. 07/03/1986) Rv. 172031 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - REATO PUNIBILE CON PENE CONGIUNTE - CONFIGURABILITÀ.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - REATO PUNIBILE CON PENE CONGIUNTE - CONFIGURABILITÀ.*
L'applicazione della sanzione sostitutiva prevista dall'art. 77 della legge n. 689 del 1981 (modifiche al sistema penale), che produce la Estinzione del reato, è consentita anche nel caso di reato punito con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. Infatti, l'art. 53 della citata legge, cui si richiama logicamente l'art. 77, ai fini della valutazione dell'applicabilità della libertà controllata o della pena pecuniaria, nell'indicare specificamente le pene detentive brevi da sostituire, adopera una espressione ellittica, che non si riferisce esclusivamente ai reati che prevedono la sola pena detentiva, ma anche ai reati per i quali è prevista congiuntamente, oltre la pena detentiva, la pena pecuniaria. (V mass n 164547; (V mass n 160949; sez. Unite 24 marzo 1984, Florio; (V C cost sent n 148/84; (V C cost sent n 350/85).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)