diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2889 del 26/02/2003 (Rv. 560728 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE | Domanda di risarcimento dei danni a beni immobili - Configurabilità - Causa relativa a beni immobili - Esclusione - Conseguenze - Ripartizione della competenza in base al criterio del valore - Causa di valore inferiore all'importo fissato dall'art. 7, cod. proc. civ. - Competenza del giudice di pace - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560728-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

La domanda con la quale l'attore chiede di essere risarcito del danno subito a seguito della infissione sul proprio fondo di pali di sostegno di una linea telefonica, in mancanza della costituzione di una servitù, non costituisce una causa relativa a beni immobili, e pertanto, se di valore inferiore all'importo stabilito dall'art. 7, cod. proc. civ., appartiene alla competenza del giudice di pace e va decisa secondo equità, se rientra nel limite di valore dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)