Sez. 3, Sentenza n. 116 del 14/01/1976 (Rv. 378754 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - NATURA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL PROCESSO - RILEVANZA - EFFICACIA - RETROATTIVITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - NATURA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL PROCESSO - RILEVANZA - EFFICACIA - RETROATTIVITA - LIMITI.*
Per gli enti pubblici, l'autorizzazione a stare in giudizio, con le relative approvazioni tutorie, ponendo in essere non gia un requisito di validita della Costituzione in giudizio, ma soltanto una condizione di efficacia della Costituzione stessa, puo validamente sopravvenire anche nel corso del processo, con effetto retroattivo e con efficacia convalidante delle eventuali irregolarita anteriormente avvenute. Tale autorizzazione tardiva, pero, non puo avere operativita retroattiva nei casi in cui il giudice abbia gia rilevato la irregolarita e ne abbia tratto le dovute conseguenze circa la improcedibilita della domanda o dell'impugnazione. (V 2497/66, mass n 324819).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)