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Sez. 1, Sentenza n. 599 del 14/01/2008 (Rv. 601675 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 - Bis, commi 1 e 2, d.l. n. 333 del 1992 - Dichiarazione di incostituzionalità - Conseguenze nei giudizi pendenti - Reviviscenza, in attesa di una nuova disciplina legislativa, dell'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 - Impugnazione della sentenza determinativa dell'indennità da parte del solo espropriante - Liquidazione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601675-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Nei giudizi di determinazione dell'indennità di espropriazione pendenti alla data di pubblicazione della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 1 e 2 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, non è ammissibile riferirsi al criterio previsto da detta norma ma, nell'attesa di una nuova disciplina legislativa, si ha la reviviscenza dell'art. 39 della legge sulle e-spropriazioni n. 2359 del 1865, per cui deve applicarsi il criterio del valore venale. Tuttavia la misura dell'indennità in tal modo determinabile, non può superare quella effettuata dal giudice di merito con la sentenza che sia stata impugnata dalla sola amministrazione espropriante.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 2 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)