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Sez. 1, Sentenza n. 15835 del 05/07/2010 (Rv. 613957 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Criterio riduttivo ex art. 5 - Bis, comma 7 - Bis, del d.l. n. 333 del 1992 - Applicazione in primo grado - Acquiescenza del privato - Impugnazione esclusiva della P.A. - Conseguenze - Declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 349 del 2007) - Applicabilità nel giudizio d'appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613957-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di risarcimento del danno da occupazione espropriativa, qualora il danno sia stato liquidato secondo il criterio riduttivo di cui all'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la mancata impugnazione di tale capo della sentenza da parte del privato si traduce in acquiescenza alla relativa pronuncia, con la conseguenza che l'impugnazione del medesimo capo da parte dell'Amministrazione non rende applicabili nel giudizio d'appello gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007, dovendosi ritenere precluso l'esame della predetta questione, in quanto il limite della cognizione devoluta al giudice d'appello è definito dai motivi d'impugnazione, con conseguente divieto della riforma "in pejus" della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 11/03/1983 num. 87 art. 30, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)