Sez. 1, Sentenza n. 26275 del 14/12/2007 (Rv. 600792 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Retroattività - Sussistenza, salvo diversa statuizione della Corte costituzionale - Rapporti non esauriti - Applicabilità ai giudizi pendenti - Necessità - Criteri.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
La declaratoria di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, dell'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modifiche, nella legge n. 359 del 1992, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, determina la cessazione di efficacia "erga omnes" con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, di talché, ove sia ancora in discussione, nei giudizi pendenti, la congruità dell'attribuzione indennitaria, i relativi rapporti di credito non possono più essere regolati dalla norma dichiarata incostituzionale, a nulla rilevando l'anteriorità dell'espropriazione rispetto all'introduzione del parametro costituzionale per contrasto col quale la disposizione citata è stata espunta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)