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Sez. 3, Sentenza n. 3864 del 02/12/1968 (Rv. 337324 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - SOSTITUZIONE PER SINGOLI ATTI - DELEGA SCRITTA - NECESSITA - INOSSERVANZA - NULLITA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1968-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337324-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - POTERI DEL DIFENSORE - SOSTITUZIONE PER SINGOLI ATTI - DELEGA SCRITTA - NECESSITA - INOSSERVANZA - NULLITA RELATIVA.*

A norma dell'art 9 RD n 1578 del 1933 il procuratore costituito puo farsi sostituire da altro procuratore per il compimento di singoli Atti specificamente determinati, a condizione che la delega risulti, di volta in volta, da atto scritto, costituendo la Forma scritta un requisito per la validita della delega stessa. In Mancanza di tale requisito la parte puo eccepire la nullita dell'atto posto in essere dal procuratore non munito di delega purche, in ossequio al disposto dell'art. 157, comma secondo ed ultimo, cod.proc.civ., cio faccia nella prima istanza o difesa successiva. (V 1500-67, massima n.328208 1373-64 285-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)