Sez. U, Sentenza n. 5260 del 07/10/1981 (Rv. 416017 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CONFERIMENTO AD ALTRO PROCURATORE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - MANCANZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CONFERIMENTO AD ALTRO PROCURATORE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - MANCANZA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 9 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), il procuratore della parte può farsi rappresentare da un altro procuratore, iscritto nell'albo del distretto in cui ha Sede il giudice adito, per il compimento di singoli Atti, conferendogli mandato con atto scritto. Tuttavia, qualora il mandato non risulti da documento scritto, la conseguente nullità dell'atto compiuto è sanata, ai sensi dello art. 157 cod. proc. civ., se non viene eccepita nella prima difesa o istanza successiva all'atto. (V. 916/71, mass. N. 350824; Conf. 2064/77, mass. N. 385783; Conf. 3864/68, mass. N. 337324.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)