Sez. 5, Sentenza n. 2627 del 28/05/1996 Cc. (dep. 03/07/1996) Rv. 205210 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Sospensione | Istanza di affidamento in prova - Di detenzione domiciliare - Di ammissione alla semilibertà - Pubblico ministero - Provvedimento di rigetto della sospensione - Possibilità di proporre incidente di esecuzione - Sussistenza - Competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla sospensione - Sussistenza.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Sospensione
Nel caso in cui il Pubblico ministero non provveda a sospendere l'emissione o l'esecuzione di un ordine di carcerazione - in funzione di istanza di affidamento in prova, anche particolare o di detenzione domiciliare ovvero di ammissione alla semilibertà - il richiedente deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione giacché se è vero che la questione non rivolge per se stessa il titolo esecutivo, tuttavia ha a che fare con la sua efficacia in via transitoria. Per questa ragione il giudice dell'esecuzione investito è competente a decidere sulla sospensione proprio in funzione dell'attivazione del procedimento di sorveglianza ed in questo senso può anche deliberare l'inammissibilità della richiesta per difetto delle condizioni di legge o perché si tratta di riproposizione di istanza già rigettata, ma non mai per incompetenza funzionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)