Sez. 1, Sentenza n. 427 del 24/02/1970 (Rv. 345395 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - IN GENERE - NOTIFICAZIONI - ART 148 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - IN GENERE - NOTIFICAZIONI - ART 148 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
L'art 38 del DPR 29 gennaio 1958, n 645 (tu delle leggi sulle imposte dirette), mentre nella sua prima parte dispone, in via generale, che le notificazioni debbono essere effettuate ai sensi degli artt 137 e segg cod proc civ, alla lettera G) esclude espressamente l'applicabilita degli artt 142, 143, 146, 150 e 151 dello stesso codice di rito. In virtu della predetta espressa esclusione risulta, quindi, applicabile anche nel processo tributario l'art 148, dal quale si evince l'Obbligo da parte di chi procede alla notificazione di ricercare anche anagraficamente, il destinatario dell'atto e farne quindi constare nella relazione di notifica.*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)