Sez. 1, Sentenza n. 3181 del 29/09/1976 (Rv. 381961 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - OMESSA NOTIFICAZIONE - OBBLIGO DI RICERCHE DEL DESTINATARIO DA PARTE DEL NOTIFICANTE E DI INDICAZIONE DI TALI RICERCHE NELLA RELAZIONE DI NOTIFICA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - OMESSA NOTIFICAZIONE - OBBLIGO DI RICERCHE DEL DESTINATARIO DA PARTE DEL NOTIFICANTE E DI INDICAZIONE DI TALI RICERCHE NELLA RELAZIONE DI NOTIFICA.*
Alle notificazioni che dovevano eseguirsi a sensi del testo unico sulle imposte dirette approvato con DPR 29 gennaio 1958, n 645, era applicabile anche l'art 148 cod proc civ, dal quale si evince l'Obbligo di chi procede alla notificazione di ricercare il destinatario dell'atto, non soltanto attraverso le risultanze anagrafiche, e di far constare nella relazione di notifica le ricerche svolte. (nell'enunziare il principio di cui in massima, la suprema Corte ha ritenuto censurabile la sentenza di merito, nella parte in cui questa affermava che l'omissione di qualsiasi ricerca del destinatario - trasferitosi dall'indirizzo anagrafico - da parte dell'ufficiale notificatore non poteva avere rilievo perche la ricerca avrebbe dovuto essere fatta presso l'ufficio anagrafico). (V 1217/72, mass n 357703; (V 551/70, mass n 345633; (V 427/70, mass n 345395).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)