Sez. 1, Sentenza n. 1217 del 17/04/1972 (Rv. 357703 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - NOTIFICAZIONE - AD IRREPERIBILE - RIFIUTO OD INCAPACITA DEL CONSEGNATARIO - DEPOSITO ED AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO - OBBLIGO DELL'AFFISSIONE DELL'AVVISO E DELLA RACCOMANDATA - ESCLUSIONE - RICERCHE ANAGRAFICHE - NECESSITA - INDICAZIONE NELLA RELAZIONE DI NOTIFICA - MANCANZA - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - NOTIFICAZIONE - AD IRREPERIBILE - RIFIUTO OD INCAPACITA DEL CONSEGNATARIO - DEPOSITO ED AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO - OBBLIGO DELL'AFFISSIONE DELL'AVVISO E DELLA RACCOMANDATA - ESCLUSIONE - RICERCHE ANAGRAFICHE - NECESSITA - INDICAZIONE NELLA RELAZIONE DI NOTIFICA - MANCANZA - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Nei procedimenti tributari, la notificazione, nel caso di irreperibilita del destinatario o di incapacita delle persone indicate in detta disposizione o di rifiuto di ricevere la copia, viene eseguita ai sensi dell'art 140 e 148 cod proc civ, ossia mediante deposito, ed affissione della copia dell'atto all'albo pretorio. In tale caso il messo procedente, se e esonerato dall'Obbligo di affiggere avviso del deposito anche alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario nonche dall'Obbligo di darne notizia con raccomandata al medesimo,(art 38 lettera e, DPR 29 gennaio 1958 n 645) non e esonerato invece dall'Obbligo di ricercare anche anagraficamente il destinatario stesso e di darne atto nella relazione di notificazione. Tuttavia l'inosservanza dell'Obbligo di indicare le ricerche eseguite non determina la nullita della notificazione. (V 551'70, mass n 345633; 427'70, mass n 345395; 219'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 11/07/1907 num. 560 art. 89, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)