Sez. 1, Sentenza n. 5894 del 20/05/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 207930 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE | Sentenze irrevocabili acquisite ex art.238 bis cod.proc.pen. - Criteri di valutazione perché esse assumano valore di prova - Indicazione - Locuzione "fatto accertato" con sentenza irrevocabile - Significato - Indicazione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE
In tema di prove, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art.238 bis cod.proc.pen., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art.192, comma terzo, cod.proc.pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino. Al riguardo deve ritenersi che la locuzione codicistica "fatto accertato" con sentenza irrevocabile vada riferita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)