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Sez. 5, Sentenza n. 5618 del 14/04/2000 Ud. (dep. 12/05/2000) Rv. 216306 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFICACIA - IN GENERE | Sentenze irrevocabili acquisite ex art.238 bis cod.proc.pen. - Criteri di valutazione - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216306-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFICACIA - IN GENERE

Il principio di prova, contenuto nel giudicato penale acquisito ai sensi dell'art.238 bis cod.proc.pen., va considerato alla stregua del criterio valutativo fissato dall'art.192 comma 3 cod.proc.pen., ma ha come oggetto non solo il "fatto" direttamente riferibile alla statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata anche nel corpo della motivazione. Ne consegue, pure al di fuori di ogni obbligo per il giudice che l'utilizza, in ordine alla valutazione dei fatti contenuti nella sentenza irrevocabile che, una volta identificato il "fatto" accertato, rimane esclusa la possibilità di un controllo della sua fonte probatoria, anche sotto il profilo della rituale acquisizione in quel processo concluso con sentenza irrevocabile. (Ha specificato la Corte che in tal senso nessuna eccezione di ordine processuale attinente alla prova - non solo quelle già dedotte ma anche quelle "deducibili" nel processo la cui sentenza è divenuta giudicato - può essere proposta al fine di porre in discussione la "semiplena probatio" conferita dall'art.238 bis cod.proc.pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)