Sez. 1, Sentenza n. 9479 del 11/09/1993 (Rv. 483724 - 01)
Contratti bancari - Sconto bancario - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | "Castelletto di sconto" - Obblighi delle parti - Distinzione dal negozio di apertura di credito - Sussistenza - Fattispecie.
Contratti bancari - Sconto bancario - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)
Il "castelletto di sconto" è un negozio che si distingue da quello di apertura di credito, in quanto con esso la banca s'impegna, nel limite e per il tempo concordati, a scontare, a favore di un soggetto determinato, gli effetti e le ricevute bancarie che questo le presenterà e, pertanto, non implica, anche se regolato in conto corrente, alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della "messa a disposizione"); mentre detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti (in forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto atti solutori - come tali revocabili a norma dell'art. 67 legge fall. - i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l'apertura di credito, in quanto il "castelletto", pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell'apertura di credito stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 1858, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)