Sez. 3, Sentenza n. 2154 del 16/06/1969 (Rv. 341463 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - AVVOCATO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA PROFESSIONALE DAVANTI A TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REPUBBLICA - POSSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - AVVOCATO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA PROFESSIONALE DAVANTI A TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REPUBBLICA - POSSIBILITA.*
L'avvocato, a differenza del procuratore legale, puo esercitare la sua professione davanti a tutte le corti d'appello, i tribunali e le preture della Repubblica, giusta la previsione normativa contenuta nell'art. 4, comma primo, della legge professionale forense. (RDL 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n.36).*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)