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Sez. 3, Sentenza n. 916 del 30/03/1971 (Rv. 350823 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - PATROCINIO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AVVOCATO - LEGITTIMITA - CONSEGUENZE - RAPPRESENTANZA DELLA PARTE - ESERCIZIO EXTRA TERRITORIUM DA PARTE DI AVVOCATO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1971-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350823-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - PATROCINIO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AVVOCATO - LEGITTIMITA - CONSEGUENZE - RAPPRESENTANZA DELLA PARTE - ESERCIZIO EXTRA TERRITORIUM DA PARTE DI AVVOCATO - VALIDITA.*

A norma dell'art 82, comma terzo, cod proc civ, soltanto nei giudizi pendenti davanti al tribunale e alle corti di appello e richiesto, per la rappresentanza della parte, l'ufficio di un procuratore legalmente esercente e quindi iscritto nell'albo locale, mentre per le cause pendenti davanti ai pretori, lo stesso articolo, disponendo al comma secondo che le parti possono stare in giudizio con il ministero e con l'assistenza di un difensore, consente all'avvocato di unificare in detti giudizi le funzioni di rappresentanza e quelle di difesa. Pertanto mentre nei giudizi davanti ai giudici collegiali di merito il difensore deve necessariamente essere iscritto nell'albo della Corte d'appello in cui ha Sede il giudice adito, nei giudizi davanti ai pretori, il difensore, iscritto negli albi professionali degli avvocati, puo, senza alcun limite territoriale, esercitare la rappresentanza processuale della parte. (V 4045'69, mass n 344556' 2154'69, mass n 341463' 2008'66, mass n 323910).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)