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Sez. U, Sentenza n. 1472 del 21/06/1967 (Rv. 328149 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DI TERZI - RICORSO INCIDENTALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328149-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DI TERZI - RICORSO INCIDENTALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Nel procedimento per regolamento di giurisdizione sono ammissibili l'intervento ed il ricorso incidentale da parte di soggetti, i quali, pur non essendo parti nel processo in relazione al quale l'istanza di regolamento preventivo e stata proposta, avrebbero potuto intervenirvi. (nella specie, in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, sollevato in una controversia pendente dinanzi al consiglio di stato fra l' e. N. E. L. e la regione sarda, erano intervenuti ed avevano proposto ricorso incidentale il ministero dell' industria e del commercio ed il comitato dei ministri per l'energia elettrica. La Corte regolatrice ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)