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Sez. U, Sentenza n. 815 del 23/03/1974 (Rv. 368684 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PARTI GIA COSTITUITE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368684-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PARTI GIA COSTITUITE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA.*

Nel procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione non e ammesso l'intervento di altri soggetti che non abbiano gia assunto la qualita di parte nel giudizio a quo prima della proposizione del ricorso alle Sezioni Unite. (contra 1472'67, mass n 328149).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)