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Sez. 1, Sentenza n. 3047 del 18/08/1976 (Rv. 381823 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE - ORA DELLA DECISIONE - ANNOTAZIONE - ESCLUSIONE - DECORRENZA DELLA EFFICACIA - CONSEGUENZE - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - PAGAMENTI DEL FALLITO - DECORRENZA DELL'INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1976-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381823-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE - ORA DELLA DECISIONE - ANNOTAZIONE - ESCLUSIONE - DECORRENZA DELLA EFFICACIA - CONSEGUENZE - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - PAGAMENTI DEL FALLITO - DECORRENZA DELL'INEFFICACIA.*

La legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, l'annotazione della ora in cui la decisione e stata emessa: l'efficacia della stessa inizia dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero) e pertanto devono ritenersi inefficaci gli Atti compiuti dal fallito e i pagamenti a lui effettuati dal suddetto inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)