Sez. 3, Sentenza n. 4923 del 23/04/1992 (Rv. 476955 - 01)
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere | Proposizione della domanda riconvenzionale - Onere del preventivo tentativo di conciliazione - Sussistenza.
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere
Con riguardo alla proponibilità di domanda inerente a contratto agrario, l'esigenza del preventivo tentativo di conciliazione, secondo le previsioni dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sussiste anche quando essa sia avanzata in via riconvenzionale, tenendo conto che la lettera e la "ratio" di detta norma non autorizzano deroghe rispetto alla domanda riconvenzionale, e che, inoltre, l'indicato tentativo è esperibile nonostante l'assoggettamento della riconvenzionale stessa al termine di cui all'art. 167 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)