Sez. 6, Sentenza n. 2632 del 16/12/1986 Ud. (dep. 25/02/1987) Rv. 175243 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - PARTE DI ARMA - DEFINIZIONE AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - PARTI ESCLUSE - FATTISPECIE.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - PARTE DI ARMA - DEFINIZIONE AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - PARTI ESCLUSE - FATTISPECIE.*
Ai fini della configurabilità dei delitti di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, così come sostituiti dagli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497, per "parte di arma" si deve intendere non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo (ove si tratti di arma da fuoco), ma anche quella che contribuisce a rendere l'arma più pericolosa per volume di fuoco o rapidità di sparo, precisione di tiro e simili, ovvero più insidiosa, così da risultare escluse, ai detti fini, solo le parti di mera rifinitura od ornamento, non aventi cioè riflesso alcuno, né diretto né indiretto, su funzionamento e/o pericolosità dell'arma nella sua intierezza. (fattispecie in tema di detenzione di caricatori per pistola). (V mass n 171041).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)