Sez. 1, Sentenza n. 12831 del 01/06/1987 Ud. (dep. 16/12/1987) Rv. 177275 - 01
ARMI - IN GENERE - DETENZIONE ABUSIVA - PARTE DI ARMA - DEFINIZIONE AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - DETENZIONE DI UN CARICATORE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
ARMI - IN GENERE - DETENZIONE ABUSIVA - PARTE DI ARMA - DEFINIZIONE AI FINI DELLA SUSSISTENZA DEL REATO - DETENZIONE DI UN CARICATORE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
La "ratio" della normativa che considera reati condotte (detenzione, porto, ecc.) relative alle "parti" di armi è certamente quella di impedire una facile elusione della normativa relativa all'arma completa separandone le varie parti e realizzando poi sia personalmente una condotta autonoma per ogni singola parte sia ripartendo tali parti tra più persone che ciascuna, poi, realizzerà detta condotta, come ricomposizione finale, in entrambe le ipotesi, dell'intero, anche se tale risultato ultimo può essere solo eventuale in quanto è sufficiente la semplice possibilità della ricomposizione dell'intero la quale, pertanto, non si pone come condizione della perfezione del reato. Per parte di arma deve perciò intendersi quella che abbia una propria autonomia funzionale e sia nel contempo indispensabile per il funzionamento dell'arma, purché abbia la caratteristica di prestarsi ad una ricomposizione dell'intero mediante un procedimento di facile e veloce effettuazione. (fattispecie in cui è stata esclusa "l'autonomia dei caricatori e ritenuta la loro natura di "parti" dell'arma). (V mass n 156504; (V mass n 177854; (V mass n 171041; (V mass n 175243).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)