Sez. 6, Sentenza n. 32609 del 25/09/2006 Ud. (dep. 02/10/2006) Rv. 234766 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reati commessi all'estero - Cittadino italiano già processato all'estero - Nuovo giudizio nello Stato - Divieto del "bis in idem" - Convenzione di Schengen - Pena non ancora eseguita all'estero - Applicabilità - Esclusione.
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Non è ostativa alla celebrazione del giudizio, in base all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, la precedente condanna riportata per lo stesso fatto in uno Stato aderente alla suddetta Convenzione, quando la relativa pena non sia stata eseguita, né sia in corso di esecuzione, anche se sia ancora eseguibile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54, Legge 30/09/1993 num. 388 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)