Sez. 3, Sentenza n. 46368 del 11/11/2008 Ud. (dep. 17/12/2008) Rv. 241796 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione - Ricorso per cassazione tendente ad ottenere una declaratoria d'improcedibilità per "ne bis in idem internazionale" - Inammissibilità per carenza d'interesse - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile, per carenza d'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione ove l'impugnazione tenda ad ottenere la diversa formula dell'improcedibilità per "ne bis in idem internazionale" (art. 54, L. 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione del Protocollo d'adesione dell'Italia all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985), in quanto la diversità di tale declaratoria non determina alcun vantaggio per il ricorrente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 30/09/1993 num. 388, Legge 30/09/1993 num. 388 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)