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Sez. 1, Sentenza n. 24795 del 09/05/2018 Ud. (dep. 01/06/2018) Rv. 273287 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Delitto politico commesso da imputato straniero contro cittadini in un Paese extraeuropeo - Applicabilità del principio del "ne bis in idem" internazionale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273287-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE

L'imputato straniero resosi responsabile di un delitto politico commesso in danno di cittadini in un Paese extraeuropeo può essere tratto a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana anche qualora, per lo stesso fatto, sia già stato giudicato all'estero, non vigendo, salve le specifiche previsioni di cui all'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 21 novembre 1990, il principio del "ne bis in idem" internazionale. (In motivazione la Corte ha specificato che, in tal caso, è comunque necessario che il Ministro della Giustizia formuli richiesta di rinnovamento del giudizio nello Stato ai sensi dell'art. 11, comma secondo, cod. pen., alla cui efficacia non osta una pregressa richiesta di riconoscimento della sentenza straniera ex art. 12, comma secondo, seconda parte, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/05/1970 art. 53, Tratt. Internaz. 25/05/1987, Tratt. Internaz. 27/11/1990 art. 54, Costituzione art. 10, Costituzione art. 11, Legge 16/05/1977 num. 305 CORTE COST., Legge 16/10/1989 num. 350, Legge 30/09/1993 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)