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Sez. 2, Sentenza n. 45825 del 11/11/2008 Ud. (dep. 11/12/2008) Rv. 242095 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - IN GENERE | Art. 405 comma primo bis cod.proc.pen. - Ambito di applicazione - Annullamento dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242095-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - IN GENERE

Il dovere del pubblico ministero di richiedere l'archiviazione in seguito alla pronuncia della Corte di cassazione sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e sempre che non vi siano ulteriori acquisizioni di elementi a carico, non opera nel caso di omessa impugnazione da parte del pubblico ministero dell'ordinanza di riesame che abbia annullato il provvedimento cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)