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Sez. 5, Sentenza n. 23900 del 19/11/2007 (Rv. 601573 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE | Acquisto di fondo rustico per usucapione - Benefici di cui all'art. 1 della legge n. 604 del 1954 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601573-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE

I benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina dall'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 possono essere invocati solo nei casi ivi previsti, e non si applicano di conseguenza nell'ipotesi in cui un fondo rustico sia stato acquistato per usucapione giudizialmente accertata con sentenza; né può in contrario rilevare l'equiparazione, ai fini dell'imposta di registro, tra atti di acquisto di beni immobili a titolo derivativo e sentenze dichiarative dell'avvenuta usucapione (prevista dall'art. 8, Nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986), in quanto la suddetta equiparazione rileva solo ai fini dell'imposta di registro, ma non consente l'estensione agli acquisti a titolo originario di qualunque altra norma agevolativa prevista da ulteriori e diverse disposizioni per gli atti di trasferimento a titolo oneroso.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)