Sez. 5, Sentenza n. 7224 del 12/05/2003 (Rv. 562897 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA | Sentenza dichiarativa dell'usucapione di terreno - Aliquota relativa ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso - Applicabilità - Estensione di tale aliquota al fabbricato insistente sul suolo - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
L'art. 23 del D.L. 2 Marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 Aprile 1989, n. 154, inserendo la nota II bis all'art. 8 della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ha assoggettato all'aliquota dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso la registrazione della sentenza dichiarativa dell'acquisto della proprietà per usucapione. Detta aliquota si applica, altresì, con riguardo al fabbricato già insistente sul suolo all'epoca della usucapione, solo nel caso in cui la sentenza menzioni la presenza del fabbricato, e dia esplicitamente o implicitamente atto dei presupposti per l'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., in guisa da evidenziare l'inerenza della declaratoria anche alla edificazione, e non, invece, quando la pronuncia risulti chiesta ed emessa con esclusivo riferimento al suolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 23, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 934
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)