Sez. 5, Sentenza n. 12609 del 19/05/2008 (Rv. 603205 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE | Benefici di cui all'art. 1 della legge n. 604 del 1954 - Elenco degli atti agevolati - Natura tassativa - Esclusione - Applicabilità dell'agevolazione all'acquisto di fondo per usucapione - Sussistenza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE
L'elenco degli atti per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina, previsto dall'art. 1 della legge 6 agosto 1954 n. 604, non ha carattere tassativo - come si desume anche dalla "ratio legis", ravvisabile nell'intento del legislatore di favorire gli "atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina" - ed è, quindi, compito dell'interprete sopperire all'incompletezza dell'elenco. Ne deriva che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile l'agevolazione fiscale in esame all'acquisto per usucapione, giudizialmente accertata, di un fondo rustico.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 346 art. 4, Cod. Civ. art. 1159 bis, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)