Sez. 5, Sentenza n. 4222 del 24/02/2006 (Rv. 587316 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Disciplina di cui all'art. 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici - Accertamento in base agli elementi forniti - Sufficienza - Preventiva istruttoria e chiarimenti al contribuente - Necessità - Esclusione - Distinzione dalla procedura di cui all'art. 12 del d.l. n. 69 del 1989.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di IVA, l'art. 54, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che, ove dalle segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici emergano elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, l'ufficio IVA "può limitarsi ad accertare", in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta. In tal caso, l'ufficio prescinde da una preventiva istruttoria, trattandosi di ipotesi diversa da quella regolata dall'art. 12 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni in legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede invece una specifica procedura (comprendente la richiesta di chiarimenti al contribuente) per la rettifica dei corrispettivi, compensi e ricavi dichiarati, con la determinazione induttiva di essi dai coefficienti indicati nel precedente art. 11 o da altri elementi relativi al singolo contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 12 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)