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Sez. 3, Sentenza n. 4453 del 23/02/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148820 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - ART 538 COD PEN - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1981-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148820-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - ART 538 COD PEN - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE.*

La questione di legittimita costituzionale dell'art 538 del codice penale per contrasto con l'art 3 della Costituzione laddove prevede l'applicazione obbligatoria di una misura di sicurezza detentiva per le ipotesi criminose originariamente regolate dagli artt 532, 533, 534, 535 e 536 cod pen, ora recepite dagli artt 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n 75 mentre non prevede l'applicazione della predetta misura di sicurezza per le ipotesi criminose introdotte dalla legge 20 febbraio 1958 n 75 all'art 3 nn 1, 2, 3 e 4, e manifestamente infondata. Infatti il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge enunciato dall'art 3 della Costituzione, assicurando ad ognuno eguale trattamento quando eguali siano le condizioni oggettive e soggettive, non impedisce che il legislatore possa dettare norme diverse per regolare situazioni che esso ritiene diverse adeguando cosi la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale. Ora il trattamento differenziale, quanto all'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza detentiva prevista dall'art 538 cod pen, tra coloro che sfruttano la prostituzione altrui e coloro che versano nelle condizioni previste dai nn 1, 2, 3 e 4 dell'art 3 della legge n 75 del 1958, trova la sua giustificazione nella valutazione discrezionale fatta dal legislatore della diversa pericolosita sociale - piu grave per colui che sfrutta la prostituzione altrui, meno grave per coloro che vivono ai margini del meretricio, limitandosi ad agevolarne l'Esercizio, mettendo a disposizione locali e mezzi idonei allo scopo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 538, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 1, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 2, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)