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Sez. 3, Sentenza n. 10679 del 02/10/1984 Ud. (dep. 30/11/1984) Rv. 166900 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - MISURA DI SICUREZZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 538 COD. PEN. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 25 E 27 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166900-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - MISURA DI SICUREZZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 538 COD. PEN. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 25 E 27 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 cod. pen. (misura di sicurezza nel caso di condanna per reati inerenti all'Esercizio della prostituzione) in relazione agli artt. 3, primo comma, 25 secondo comma e 27, terzo comma della Costituzione dedotta sull'assunto che l'applicazione della misura di sicurezza, indipendentemente dall'accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto, violi il principio di uguaglianza, in quanto sottopone allo stesso trattamento casi tra loro difformi e che l'automatismo della misura si fondi sulla criminosità anziché sulla pericolosità, rendendola sostanzialmente equivalente ad una pena, sottratta, peraltro, per motivi meramente formali, ai principi di irretroattività e di iniquità cui questa è informata. Infatti, l'applicazione cosiddetta automatica della misura di sicurezza trova il suo fondamento in una presunzione di pericolosità, dettata dall'esperienza e, come tale, acquisita dal legislatore. D'altronde, l'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza non esclude il successivo apprezzamento discrezionale del giudice, mediante la fissazione concreta della sua durata in relazione al conseguimento degli effetti della misura stessa e della residua pericolosità della persona ad essa sottoposta. Quanto poi alla violazione dell'art. 27, terzo comma, va osservato che tale norma costituzionale si riferisce soltanto alla pena e non contempla le misure di sicurezza proprio perché queste tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena stessa. (Conf mass n 153685; (Conf mass n 153106; (Conf mass n 148820; (Conf mass n 141944).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)