Sez. 6, Sentenza n. 8551 del 28/01/2026 Ud. (dep. 04/03/2026) Rv. 289684-01
PARTE CIVILE | (Cod. proc. pen. 1930) - IN GENERE - Azione per il risarcimento del danno da reato cagionato da magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni - Legittimazione passiva del Ministero della giustizia - Esistenza - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE
L'azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall'art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest'ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all'azione risarcitoria dei danni da illecito civile, provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.
Cod. Civ. art. 2049, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Costituzione art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)