Sez. 6, Sentenza n. 13450 del 28/09/2000 Ud. (dep. 30/12/2000) Rv. 217627 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE | Reato commesso da magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Azione per il risarcimento - Soggetto passivo - Erronea identificazione - Conseguenze - Fondamento.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE
L'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato va esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non nei confronti del Ministro della Giustizia, con la conseguenza che, ove l'azione sia stata esercitata nei confronti del Ministro della giustizia, la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, si risolve in un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (perciò anche in sede di legittimità), col solo limite della formazione del giudicato sul punto, a nulla rilevando che l'art. 41 n. 260 del 1958 disponga che l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato va eccepito dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza, dovendosi ritenere che tale disposizione consenta di sanare l'errore dipendente dalla non corretta identificazione della persona alla quale notificare l'atto introduttivo (in relazione alla difficoltà di individuare chi rappresenta l'amministrazione in virtù del rapporto organico), non certo l'errore derivante dalla non corretta identificazione del soggetto passivo, che si risolve nella "vocatio in ius" di un soggetto diverso dal legittimo contraddittore (e non nella semplice notificazione dell'atto a persona diversa dal rappresentante di quel contraddittore, in ogni caso correttamente identificato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 83 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)