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Sez. 3, Sentenza n. 15865 del 31/01/2017 Cc. (dep. 30/03/2017) Rv. 269490 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Legge n. 68 del 22 maggio 2015 - Delitti contro l'ambiente - Art. 452 - Bis cod. pen. - Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - Tendenziale irreversibilità della "compromissione" o del "deterioramento" - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269490-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Legge 22/05/2015 num. 68, Cod. Pen. art. 452 bis, Cod. Pen. art. 452 quater, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)