Sez. 3, Sentenza n. 28732 del 27/04/2018 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273566 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Delitti contro l'ambiente - Art. 452-bis cod. pen. - Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - "Compromissione" o "deterioramento" - Accertamento - Necessità di indagini tecniche specifiche - Esclusione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento di conferma del sequestro di impianti idraulici utilizzati per prelievi idrici da un lago, che aveva escluso la necessità di un accertamento tecnico, avendo dato atto dell'elemento oggettivo costituito dal rilevante abbassamento delle acque del lago).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)