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Sez. 3, Sentenza n. 7066 del 11/02/2026 Ud. (dep. 23/02/2026) Rv. 289415-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. - Prova degli eventi di "deterioramento" o "compromissione" - Necessità di accertamenti tecnici - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289415-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE

In tema di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., l'accertamento degli eventi di deterioramento o compromissione, "significativi" e "misurabili", del bene ambientale, costituente giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, non richiede necessariamente l'espletamento di specifici accertamenti tecnici, essendo desumibile dalle concrete circostanze di fatto, ove immediatamente e agevolmente percepibili. (Fattispecie relativa a sversamento di liquami ad opera di un'azienda zootecnica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna basata su deposizioni testimoniali e rilievi fotografici, dai quali risultava, in modo evidente, il deterioramento e la compromissione dei terreni e delle acque superficiali).

Cod. Pen. art. 452 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)