Sez. L, Sentenza n. 6335 del 16/03/2009 (Rv. 607371 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione - Lettera raccomandata consegnata dal lavoratore all'ufficio postale nel termine, ancorché recapitata dopo la scadenza - Decadenza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In tema di decadenza del prestatore di lavoro dalla facoltà di chiedere, al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata - che consente l'estensione, al diritto sostanziale, del principio generale dell'ordinamento in materia di decadenza processuale da impedire tramite la notificazione di un atto (Corte cost., sent. n. 477 del 2002, sent. n. 28 del 2004 e ord. n. 97 del 2004, secondo cui, nei confronti del soggetto onerato, la decadenza è impedita dalla consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario oppure all'agente postale) - la richiesta è tempestiva, e la decadenza è impedita, qualora, entro il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 18, la lettera raccomandata sia consegnata all'ufficio postale, ancorché recapitata dopo la scadenza del termine.
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)