Sez. L, Sentenza n. 10526 del 23/04/2008 (Rv. 603023 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione - Termine - Decorrenza - Dalla comunicazione del deposito della sentenza di reintegra o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio - Fondamento - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Il termine per l'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di opzione in favore dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, ex art. 18 legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, decorre, alternativamente, dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio o dalla comunicazione del deposito della sentenza contenente l'ordine di reintegra, secondo che il primo preceda o segua il deposito, posto l'intendimento del legislatore di evitare una situazione di stallo ove il datore di lavoro non provveda ad invitare il lavoratore alla ripresa del posto. Pertanto, la decadenza dall'esercizio della facoltà di opzione si compie una volta che sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni o dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito a riprendere servizio, con la differenza che, mentre nella seconda ipotesi la decadenza produce, altresì, la risoluzione del rapporto se il lavoratore non abbia ripreso servizio, nella prima il lavoratore decade dal diritto di optare per l'indennità sostitutiva, conservando il diritto all'indennità risarcitoria e alla reintegra sino all'esaurimento del termine per riprendere servizio.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)