Sez. L, Sentenza n. 22287 del 04/09/2008 (Rv. 604500 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Impugnazione tramite lettera raccomandata - Consegna della lettera all'ufficio postale entro il termine di sessanta giorni ex art. 6 della legge n. 604 del 1966 - Sufficienza - Recapito dopo la scadenza di detto termine - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
In tema di disciplina, dettata dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, concernente la decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata - che consente l'estensione del principio generale dell'ordinamento in materia di decadenza processuale da impedire tramite la notificazione di un atto (Corte cost.: sent. n. 477 del 2002, sent. n. 28 del 2004 e ord. n. 97 del 2004, secondo cui, nei confronti del soggetto onerato, la decadenza è impedita dalla consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario oppure all'agente postale) al diritto sostanziale e, segnatamente, anche tramite l'art. 36, primo comma, Cost., alla tutela apprestata contro il licenziamento illegittimo - l'impugnazione anzidetta è tempestiva, e detta decadenza è quindi impedita, qualora la lettera raccomandata con la quale essa viene effettuata sia, entro il termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 6, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)