Sez. 6, Sentenza n. 1739 del 28/04/1997 Cc. (dep. 21/07/1997) Rv. 208643 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Contestazione nel corso dell'udienza preliminare di una aggravante ad effetto speciale - Riferimento all'aggravante nel decreto che dispone il giudizio - Efficacia ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare - Esclusione - Necessità che il riferimento all'aggravante sia contenuto anche in un provvedimento cautelare - Sussistenza.- Fattispecie: contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La contestazione di una aggravante ad effetto speciale (nel caso di specie quella prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152)nel corso dell'udienza preliminare non è produttiva di effetti ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare, anche se ad essa si fa esplicito riferimento nel decreto che dispone il giudizio, se questa non sia contenuta anche in un provvedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)