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Sez. 1, Sentenza n. 38154 del 12/06/2003 Cc. (dep. 07/10/2003) Rv. 225993 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Presunzione di esistenza per delitto commesso al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose - Mancata contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Rilevanza ai fini della presunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225993-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Ai fini della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ordine a delitto commesso per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, è irrilevante la mancata contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 dovuta all'anteriorità del fatto rispetto alla norma introduttiva della detta circostanza, atteso che la non applicabilità di questa sul piano sostanziale non incide sulla possibilità di valutare, ai fini della norma processuale, per la quale opera il principio "tempus regit actum", la condotta realmente tenuta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)