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Sez. 1, Sentenza n. 2810 del 08/02/2006 (Rv. 586592 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Diminuzione di valore della parte residua del fondo - Pregiudizio risentito su tutti i beni in una certa posizione - Indennizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586592-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile solo quando sussiste un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed il danno, non anche allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quelle relative a distanze legali per le costruzioni con tracciati stradali o autostradali, perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare (nella specie è stato escluso il deprezzamento indennizzabile per l'esposizione al flusso di traffico conseguente alla realizzazione dell'opera pubblica sulla parte di suolo espropriata, trattandosi di pregiudizio destinato a incidere direttamente sulla proprietà residua come su tutte le altre proprietà venutesi a trovare in prossimità della nuova opera di viabilità).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)