Sez. L, Sentenza n. 1079 del 18/03/1977 (Rv. 384704 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE - OMISSIONE - NULLITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE - OMISSIONE - NULLITA - LIMITI.*
L'omessa comunicazione, da parte del cancelliere, al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, non produce nullita della consulenza d'ufficio quando le parti siano state informate del giorno, ora e luogo d'inizio delle operazioni peritali ai sensi dell'art 90 disp att citate, poiche rientra nella piu ovvia diligenza della parte stessa il tenere informato il proprio consulente dell'inizio e svolgimento delle operazioni peritali. (Conf 2395/75, mass n 376262).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)