Sez. 3, Sentenza n. 2395 del 13/06/1975 (Rv. 376262 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITA - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA - COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMISSIONE - NULLITA - LIMITI.*
La nullita della consulenza tecnica per omessa comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni non sussiste qualora le parti siano state comunque avvertite e poste in grado di assistere alla indagine e di svolgere la propria attivita difensiva. (Conf 1483/71, mass n 351804).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)